L’eredità prima dell’acquisto In particolare il curatore dell’eredità Cosa si intende per massa ereditaria non ancora acquistata? Bisogna ricordare, in primis, che l’art. 460 c.c. riconosce al chiamato, prima dell’accettazione, dei poteri conservativi, che, tuttavia, non costituiscono un obbligo, bensì una facoltà che il soggetto in questione potrebbe non esercitare. A questo punto possiamo parlare di eredità giacente ex art. 528 c.c., che si ha quando il chiamato non abbia accettato l’eredità e non si trovi nel possesso dei beni ereditari ed il Tribunale competente, su istanza dei soggetti interessati o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità. La ratio della norma è quella di preservare la massa ereditaria durante il lasso di tempo intercorrente tra il momento di apertura della successione e l’accettazione dell’eredità (ad avvenuta accettazione cessano le funzioni del curatore). I soggetti legittimati a depositare l’istanza de qua sono i chiamati non in possesso dei beni ereditari, i chiamati in subordine, i legatari, i creditori ereditari ed i creditori del chiamato. Il Tribunale provvede con decreto, che deve essere motivato e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ed iscritto nel registro delle successioni. Il provvedimento in questione deve essere, quindi, notificato a cura del cancelliere alla persona nominata, la quale non è obbligata ad accettare l’incarico. Il decreto di nomina non può essere oggetto di impugnazione, ma può essere reclamato innanzi al Tribunale, che decide in camera di consiglio. Le conseguenze della giacenza dell’eredità sono: la cessazione dei poteri conservativi e di vigilanza conferiti al chiamato all’eredità, dal momento della nomina del curatore; il divieto di iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni ereditari sancito dall’art. 2830 c.c., esteso anche alle sentenze pronunciate prima della morte del de cuius. Un’ulteriore conseguenza riguarda, solo nel caso il curatore liquidi l’eredità nell’interesse di tutti i creditori (liquidazione concorsuale), il divieto di promuovere nuove procedure esecutive sui beni dell’eredità ad istanza dei creditori. L’attività del curatore incomincia con il giuramento e con la successiva redazione dell’inventario. Egli è espressamente esonerato da quest’ultima formalità solo nel caso la sua nomina avvenga nelle more dell’inventario promosso dall’erede beneficiato. Il curatore, poi, è legittimato sia attivo sia passivo in tutte le cause aventi ad oggetto l’eredità. Egli deve essere autorizzato a rappresentare in giudizio l’eredità solo in caso di azioni concernenti atti di straordinaria amministrazione. Il curatore amministra, inoltre, l’eredità sotto la vigilanza del Tribunale ex art. 782 c.c., prevista sia agli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. L’art. 530 c.c. prevede che il curatore debba pagare i debiti ereditari ed i legati, previa autorizzazione del Tribunale. In caso, tuttavia, ci sia opposizione, il curatore non potrà procedere ad alcun pagamento, ma dovrà liquidare la massa secondo quanto stabilito dagli artt. 498 e ss. c.c. in tema di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario. La curatela cessa nel momento in cui il chiamato accetta l’eredità oppure in caso dell’esaurimento dell’attivo o qualora i chiamati perdano il diritto di accettare. In quest’ultima ipotesi l’eredità, divenuta “vacante”, si devolve allo Stato. La cessazione dell’ufficio avviene di diritto e, pertanto, non è necessario un provvedimento ad hoc da parte del Tribunale.