Studio legale Astolfi


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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

 

Ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Astolfi entrerà in possesso a seguito delle proprie attività, si precisa quanto segue.

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Astolfi, in persona dell’avv. Mario Astolfi (di seguito indicato come “professionista”), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Astolfi, sito in Binetto, alla via Grumo, n. 94. Il Titolare può essere contattato mediante la PEC avv.marioastolfi@pec.giuffre.it. Lo studio legale del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO), non essendo obbligato a farlo.

 

 Finalità del trattamento dei dati

 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

  • adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

  • rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

 

 Base giuridica del trattamento

 

Lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

  • sia necessario all’esecuzione del mandato o di un contratto;

  • sia necessario per adempiere un obbligo del professionista;

  • sia basato sul consenso espresso.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

 

 Conservazione dei dati

 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità, previste da norme di legge o regolamenti.

 

 Comunicazione dei dati

 

I dati personali potranno essere comunicati a terze parti, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 Profilazione e Diffusione dei dati

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

 

 Diritti dell’interessato

 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

  • chiedere al professionista l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del

    GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’articolo citato); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al

    ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

  • richiedere ed ottenere dal professionista – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

  • opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

  • revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati inerenti origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento, basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;

  • proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

 

  1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

  4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;

  5. Fornitori di servizi informatici.

L'eredità prima dell'acquisto

2020-06-21 09:52

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diritto, de-cuius, eredita, diritto-successorio, curatore, eredita-giacente,

L'eredità prima dell'acquisto e, in particolare, il curatore dell'eredità.

L’eredità prima dell’acquisto


In particolare il curatore dell’eredità


Cosa si intende per massa ereditaria non ancora acquistata?


Bisogna ricordare, in primis, che l’art. 460 c.c. riconosce al chiamato, prima dell’accettazione, dei poteri conservativi, che, tuttavia, non costituiscono un obbligo, bensì una facoltà che il soggetto in questione potrebbe non esercitare.


A questo punto possiamo parlare di eredità giacente ex art. 528 c.c., che si ha quando il chiamato non abbia accettato l’eredità e non si trovi nel possesso dei beni ereditari ed il Tribunale competente, su istanza dei soggetti interessati o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.


La ratio della norma è quella di preservare la massa ereditaria durante il lasso di tempo intercorrente tra il momento di apertura della successione e l’accettazione dell’eredità (ad avvenuta accettazione cessano le funzioni del curatore).


I soggetti legittimati a depositare l’istanza de qua sono i chiamati non in possesso dei beni ereditari, i chiamati in subordine, i legatari, i creditori ereditari ed i creditori del chiamato.


Il Tribunale provvede con decreto, che deve essere motivato e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ed iscritto nel registro delle successioni. Il provvedimento in questione deve essere, quindi, notificato a cura del cancelliere alla persona nominata, la quale non è obbligata ad accettare l’incarico.


Il decreto di nomina non può essere oggetto di impugnazione, ma può essere reclamato innanzi al Tribunale, che decide in camera di consiglio.


Le conseguenze della giacenza dell’eredità sono: la cessazione dei poteri conservativi e di vigilanza conferiti al chiamato all’eredità, dal momento della nomina del curatore; il divieto di iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni ereditari sancito dall’art. 2830 c.c., esteso anche alle sentenze pronunciate prima della morte del de cuius.


Un’ulteriore conseguenza riguarda, solo nel caso il curatore liquidi l’eredità nell’interesse di tutti i creditori (liquidazione concorsuale), il divieto di promuovere nuove procedure esecutive sui beni dell’eredità ad istanza dei creditori.


L’attività del curatore incomincia con il giuramento e con la successiva redazione dell’inventario. Egli è espressamente esonerato da quest’ultima formalità solo nel caso la sua nomina avvenga nelle more dell’inventario promosso dall’erede beneficiato.


Il curatore, poi, è legittimato sia attivo sia passivo in tutte le cause aventi ad oggetto l’eredità. Egli deve essere autorizzato a rappresentare in giudizio l’eredità solo in caso di azioni concernenti atti di straordinaria amministrazione.


Il curatore amministra, inoltre, l’eredità sotto la vigilanza del Tribunale ex art. 782 c.c., prevista sia agli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.


L’art. 530 c.c. prevede che il curatore debba pagare i debiti ereditari ed i legati, previa autorizzazione del Tribunale. In caso, tuttavia, ci sia opposizione, il curatore non potrà procedere ad alcun pagamento, ma dovrà liquidare la massa secondo quanto stabilito dagli artt. 498 e ss. c.c. in tema di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario.


La curatela cessa nel momento in cui il chiamato accetta l’eredità oppure in caso dell’esaurimento dell’attivo o qualora i chiamati perdano il diritto di accettare. In quest’ultima ipotesi l’eredità, divenuta “vacante”, si devolve allo Stato.


La cessazione dell’ufficio avviene di diritto e, pertanto, non è necessario un provvedimento ad hoc da parte del Tribunale.



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