Autentica procura alle liti (relativa a precetto) a mezzo firma digitale Oggi desidero parlare di un caso che ho affrontato recentemente, avente ad oggetto una procura alle liti relativa ad un atto di precetto, sottoscritta per autentica in maniera digitale dal legale. Il tutto è stato successivamente notificato in formato p7m alla controparte. L’art. 83 c.p.c., a tal riguardo, prevede che … “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.” La firma digitale, in base alla definizione contenuta nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, si riferisce «in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata», e «integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente». Essa, quindi, ha il valore di una firma autografa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005, come modificato dal D. Lgs. 235/10, nonchè dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità o l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.” La norma prosegue stabilendo che “l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.” In questo caso, pertanto, è dato inequivocabile che la sottoscrizione apposta per autentica appartenga all’avvocato officiato, come dimostra il certificato di firma digitale del quale è provvisto il mandato alle liti. L’utilizzo della firma digitale, inoltre, conferisce al documento informatico il requisito della forma scritta, attribuendo la valenza probatoria tipica della sottoscrizione autografa, ossia la piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, come disposto dall’art. 2702 c.c. Avv. Mario Astolfi