Studio legale Astolfi


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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

 

Ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Astolfi entrerà in possesso a seguito delle proprie attività, si precisa quanto segue.

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Astolfi, in persona dell’avv. Mario Astolfi (di seguito indicato come “professionista”), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Astolfi, sito in Binetto, alla via Grumo, n. 94. Il Titolare può essere contattato mediante la PEC avv.marioastolfi@pec.giuffre.it. Lo studio legale del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO), non essendo obbligato a farlo.

 

 Finalità del trattamento dei dati

 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

  • adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

  • rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

 

 Base giuridica del trattamento

 

Lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

  • sia necessario all’esecuzione del mandato o di un contratto;

  • sia necessario per adempiere un obbligo del professionista;

  • sia basato sul consenso espresso.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

 

 Conservazione dei dati

 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità, previste da norme di legge o regolamenti.

 

 Comunicazione dei dati

 

I dati personali potranno essere comunicati a terze parti, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 Profilazione e Diffusione dei dati

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

 

 Diritti dell’interessato

 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

  • chiedere al professionista l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del

    GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’articolo citato); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al

    ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

  • richiedere ed ottenere dal professionista – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

  • opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

  • revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati inerenti origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento, basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;

  • proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

 

  1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

  4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;

  5. Fornitori di servizi informatici.

Il patto leonino

2020-05-31 10:04

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diritto, diritto-commerciale, diritto-societario, patto-leonino, utili, perdite,

Il divieto di patto leonino.

Il patto leonino


E’ possibile entrare a far parte di una società ed essere esclusi da eventuali utili o perdite?


L’art. 2265 c.c. stabilisce che “E’ nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.


L’istituto trova le sue radici nel nel brocardo “cuius commoda, eius et incommoda” (chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi).


Questo divieto è insito nella natura stessa della società, il cui contratto è fondato, tra gli altri, anche sulla divisione degli utili. La mancanza di questo elemento, quindi, configurerebbe un altro tipo di contratto, ma non quello di società.


Per quanto riguarda l’esclusione dalle perdite, per la dottrina maggioritaria, una simile pattuizione sarebbe usuraria.


In caso di patto leonino, siamo di fronte ad una nullità parziale?


L’orientamento prevalente risponde in maniera affermativa a questa domanda, nel senso che, in tale caso, eliminato il patto de quo, resta in vita l’intero contratto di società e si applica l’art. 2263 c.c. che assegna ai soci perdite ed utili in proporzione ai conferimenti.


La nullità del patto leonino, tuttavia, comporterà la nullità del socio solo e unicamente qualora risulti che senza quel patto non avrebbe partecipato alla società.


Questo tipo di accordo è sempre vietato?


E’ molto discussa una corrente di pensiero che ammette la validità di un patto separato rispetto al contratto sociale che preveda il rimborso di ogni perdita nei confronti di alcuni soci.


Questa soluzione, che è stata confermata anche dalla Cassazione con sentenza n. 697/2000, pone notevoli problemi di ordine pratico che solo nel caso di esonero delle perdite hanno trovato soluzione configurando la fattispecie come contratto di garanzia in senso proprio.


Avv. Mario Astolfi


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