Documentazione necessaria per ricorrere per ingiunzione in ambito bancario Estratto conto e saldaconto L’art. 50 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che “la Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve, altresì, dichiarare che il credito è vero e liquido.” Tale norma si applica, in particolar modo, ai procedimenti monitori promossi dalle banche per chiedere il pagamento del saldo di conti correnti a debito del cliente. Negli anni dottrina e giurisprudenza si sono espresse sul significato della locuzione “estratto conto”, giungendo alla ormai pacifica conclusione che vede l’estratto conto come un documento ben differente dal saldaconto. La Cassazione (Cass. n. 13542/2017, n. 12935/2017, n. 12936/2017) ha statuito che “in tema di prova fornita da un istituto bancario va distinto l’estratto di saldaconto, identificante la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito, dall’ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. L’estratto di saldaconto … non è più sufficiente ai sensi dell’art. 50 del TUB, che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere.” L’estratto conto, in particolare, trascorso il periodo di tempo dalla comunicazione dello stesso al correntista, diventa incontestabile e, quindi, atto a valere come prova nel giudizio contenzioso avviato dal cliente. Cosa succede qualora un provvedimento monitorio sia stato emesso in assenza dei presupposti (carenza della documentazione prodotta)? Il giudice dell’opposizione non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso, ma deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (Cass. n. 1184/2017). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista, spetta all’istituto di credito produrre gli estratti conto integrali, sin dall’apertura del rapporto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2697 c.c. circa l’onere della prova incombente sulla parte opposta, attrice sostanziale. Il correntista, tuttavia, può formulare contestazioni, qualora queste riguardino la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite annotate derivano, ma tali contestazioni devono essere specifiche e determinate, con facoltà di avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio, all’uopo richiesto nel corso del giudizio. Avv. Mario Astolfi