Studio legale Astolfi


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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

 

Ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Astolfi entrerà in possesso a seguito delle proprie attività, si precisa quanto segue.

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Astolfi, in persona dell’avv. Mario Astolfi (di seguito indicato come “professionista”), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Astolfi, sito in Binetto, alla via Grumo, n. 94. Il Titolare può essere contattato mediante la PEC avv.marioastolfi@pec.giuffre.it. Lo studio legale del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO), non essendo obbligato a farlo.

 

 Finalità del trattamento dei dati

 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

  • adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

  • rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

 

 Base giuridica del trattamento

 

Lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

  • sia necessario all’esecuzione del mandato o di un contratto;

  • sia necessario per adempiere un obbligo del professionista;

  • sia basato sul consenso espresso.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

 

 Conservazione dei dati

 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità, previste da norme di legge o regolamenti.

 

 Comunicazione dei dati

 

I dati personali potranno essere comunicati a terze parti, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 Profilazione e Diffusione dei dati

 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

 

 Diritti dell’interessato

 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

  • chiedere al professionista l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del

    GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’articolo citato); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al

    ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

  • richiedere ed ottenere dal professionista – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

  • opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

  • revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati inerenti origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento, basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;

  • proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

 

  1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini di cui sopra;

  3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

  4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;

  5. Fornitori di servizi informatici.

Diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale

2020-07-26 11:23

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diritto, diritto, diritto-civile, contratti, covid, corona-virus,

Tutela dei contratti e dei contraenti in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid-19

Diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale


La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima relazione tematica n. 56 dell’8 luglio 2020, ha affrontato la problematica attinente alle conseguenze dell’emergenza pandemica da Covid-19 sui contratti.


La Cassazione, ha, in primis, ricordato che l’art. 1463 c.c. prevede la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta che, in tal caso ben si può adattare alla situazione venutasi a creare con il lockdown.


Nella suddetta relazione viene, a questo punto, citato l'art. 1256 c. 2 c.c., a tenore del quale il debitore non è responsabile del ritardo per tutto il tempo in cui la prestazione è temporaneamente impossibile, ma “l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”. L'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva della prestazione, o per impossibilità temporanea “protratta”, nei casi stabiliti dal secondo comma dell'art. 1256 c.c., comporta l'applicabilità dell'art. 1463 c.c., ai sensi del quale “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.


L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non impedisce l’attuazione dell’interesse perseguito. Essa trova, invece, fondamento nell’esigenza di contenere entro limiti di normalità l’alea dell’aggravio economico della prestazione, proteggendo la parte dal rischio di un eccezionale aggravamento economico di quest’ultima per gravi cause di turbamento dei rapporti socio-economici.


E’ evidente che dall’emergenza provocata su scala mondiale dal Covid-19 stia provocando conseguenze che finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato, tanto in ragione dell’inusuale aumento di una o più voci di costo della prestazione da eseguire (c.d. “eccessiva onerosità diretta”), quanto a causa della speciale diminuzione di valore reale della prestazione da ricevere (“eccessiva onerosità indiretta”).


La Corte di Cassazione, inoltre, evidenzia una lacuna normativa relativa alla mancata previsione di norme in tema di impossibilità finanziaria di adempiere a causa del lockdown.


L’art. 91 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “All'articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»”.


Il debitore, pertanto, rimane onerato di dimostrare che è stato proprio l’ossequio alle misure di contenimento ad avergli impedito di eseguire la prestazione. Il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento va provato e contestualizzato. Ma è sufficiente dimostrare che sono state le misure ad aver bloccato o trattenuto la prestazione, esemplificativamente in quanto hanno vietato o ritardato l'esercizio di un’attività. Il principio rimane, dunque, quello per cui “spetta al debitore dimostrare di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all'esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.”


Ovviamente, qualora si dimostri tale nesso causale alla base della impossibilità di adempiere, sarà possibile rinegoziare il contratto.


Sarà il contraente svantaggiato a domandare alla controparte l'adeguamento del contratto, indicando le modifiche da apportare. L'altro contraente dovrà condurre la rinegoziazione in modo costruttivo. I criteri dai quali desumere il comportamento delle parti, nel corso delle trattative destinate alla rinegoziazione del contratto, sono anche in quest'occasione offerti dalla clausola generale di buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.).


Avv. Mario Astolfi



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